L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma (commercianti o agenti di commercio) e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Sono destinatari di tale beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:
-attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
-attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.
Per effetto delle norme vigenti, tra i beneficiari rientrano anche:
-gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
-gli agenti e rappresentanti di commercio.
Il bonus di 515 euro al mese è riconosciuto ai commercianti e agli agenti di commercio che chiudono l’attività definitivamente. Il bonus prevede una serie di requisiti ma permette di avere una rendita fino alla pensione di vecchiaia a 67 anni. La domanda può essere inoltrata con un requisito di 57 anni per le donne e 62 per gli uomini.
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.
Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.
Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile, nell’ambito della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura.
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2020 questo valore è di 513,01 euro.
L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l’applicazione di trattenute sindacali e/o l’erogazione di trattamenti di famiglia.
L’indennizzo spetta ai soggetti che:
La concessione dell’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.
La percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo. Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni; l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.
La domanda per ottenere l’indennizzo può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di indennità commercianti”.
In alternativa si può fare domanda tramite: