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Controllo annuale delle caldaie: non è obbligatorio farlo ogni anno . Non fatevi “spillare” soldi inutilmente

 

Molti di voi, in particolar modo ora che sta arrivando l’inverno e si dovranno accendere i riscaldamenti, saranno assaliti da pubblicità di tecnici che ci inviteranno ad effettuare il controllo delle caldaie una volta al’anno, asserendo che ciò debba essere fatto per legge per non incappare in spiacevoli sanzioni, ma non è proprio così.

Prima di capire con chiarezza quale sia la periodicità dei controlli da effettuare previsti, citiamo la legge   74 dell’aprile 2013  (GU n.149 del 27-6-2013), che indica chiaramente che la frequenza della manutenzione dipende da quanto disposto dal fabbricante, così come negli altri paesi europei.

Riportiamo di seguito la legge in questione e analizziamo in seguito il suo significato:

“Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.

 

In termini pratici, la legge ci suggerisce che i controlli possono essere eseguiti solo da ditte abilitate, e che è necessario e a dir poco fondamentale, rispettare la data suggerita ed indicata nelle istruzioni tecniche che l’impresa installatrice rende nota quando effettua i lavori sull’impianto, oppure, qualora non ci fossero, bisogna prendere riferimento dalle istruzioni della caldaia fornite dal fabbricante, le quali di solito prevedono al massimo un controllo ogni 2 anni, e in molti casi anche dopo 4 anni, in base al combustibile della caldaia (solido o liquido) e alla sua potenza.

Un discorso diverso verrà fatto invece, per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi). In questo caso dobbiamo fare riferimento all’Art. 8, nella sezione “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici”.

In base alla normativa vigente, per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas, metano o GPL. Invece per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

Attenzione dunque ai tecnici “furbetti” che tentano di ingannarvi  facendovi cascare nel tranello pur di intascare denaro: continueranno a farvi credere che vige l’obbligo del controllo e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni due anni, altrimenti ci potrebbero essere sanzioni o danni all’impianto.