La pensione di cittadinanza è un sussidio, simile al reddito di cittadinanza, indirizzato a chi ha 67 anni o più: secondo quanto stabilito dal Decreto Legge numero 4 del 2019, prende questo nome perchè a beneficiarne sono i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.
Chi già possiede una pensione ma è inferiore a 780 euro, riceverà una somma integrativa per raggiungere mensilmente quell’importo.
La Pensione di Cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore ai 67 anni.
La gestione spetta sempre all’INPS e il principio con cui nasce è lo stesso del reddito di cittadinanza: un sostegno per le fasce economiche più deboli della società.
Come si può apprendere nell’articolo 1 del Decreto numero 4 del 2019, la pensione di cittadinanza è destinata a questa categoria di cittadini:
“Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle perone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia’ beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo” .
Innanzitutto bisogna aver raggiunto 67 anni d’età
-essere cittadino italiano o dell’Unione Europea;
-essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
-cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
-essere titolare di protezione internazionale.
– essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Per ottenere la pensione di cittadinanza, è necessario avere:
-un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
-un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
-un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; soglie ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
-un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
-nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità:
La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese fino alla fine dello stesso.
Il beneficio può essere richiesto presentando con il modulo SR180 la domanda di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza:
-presso Poste Italiane;
-in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, -accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;
presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati.
Qualora uno o più componenti del nucleo familiare richiedente svolgano attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l’intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto, tramite il modello RdC/PdC Ridotto.
Per verificare invece lo stato della propria domanda è disponibile il servizio presente nel sito Reddito/Pensione di cittadinanza, accessibile da questa scheda.