domenica - 17 Novembre - 2024

I diritti poco conosciuti dei malati di cancro: agevolazioni fiscali, esenzioni, ferie sul lavoro e pensione anticipata

 

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Dalle ultime statistiche nazionali, sono tre milioni gli italiani che hanno ricevuto la notizia che meno si aspettavano ovvero, avere un tumore. Oltre ad avere molta paura, devono affrontare problematiche molto serie riguardo la loro gestione famigliare e lavorativa che non sarà più come prima. Pertanto, al timore di sopravvivere, si aggiunge, quella di perdere il lavoro.

A questo numero già imponente vanno poi aggiunti i ben quattro milioni di caregiver oncologici, ovvero coloro che si occupano del sostegno ai pazienti. Sono soprattutto familiari: mogli, mariti, figli che, nell’assistere un proprio caro, vengono catapultati in un turbinio di visite, viaggi in ospedale, esami, code nelle Asl o negli studi medici. Un piccolo esercito in crescita, visto che il numero dei casi di cancro è destinato ad aumentare.

La burocrazia e il cancro

«Esistono però leggi ancora poco sfruttate, che possono e devono essere applicate», afferma Elisabetta Iannelli, vicepresidente dell’Associazione italiana malati di cancro (Aimac), che ha portato avanti molte battaglie per il riconoscimento di diritti fondamentali per tutelare la disabilità oncologica e difendere il posto di lavoro di chi è colpito da questa malattia.

Scopriamo insieme quali sono i diritti, purtroppo, poco conosciuti dei malati dei tumori.

Filos, l’assistente virtuale per i malati oncologici

Ottima iniziativa è quella realizzata di Recente, che offre assistenza medica e burocratica virtualmente. Aimac e Fondazione IBM Italia hanno realizzato un nuovo servizio gratuito e operativo H24 che fornisce risposte qualificate e personalizzate grazie all’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale applicate al tema dei diritti del malato di cancro, oggetto dell’omonimo libretto di Aimac che per l’occasione è stato totalmente aggiornato con le più recenti novità normative con la supervisione del Coordinamento Generale Medico Legale dell’INPS. «Il primo assistente virtuale, sempre online per dare risposte su diritti e tutele si chiama Filos ed è in grado di dare informazioni e risposte agli utenti in tempo reale, 7 giorni su 7».



In ospedale: cartella clinica limpida e consultabile

Il malato ha il diritto – se ne fa richiesta- di ricevere l’accesso alla propria cartella clinica e di ricevere dai medici informazioni ben comprensibili anche se il paziente ha una cultura medio bassa. «Ciò significa che, a seconda delle necessità e delle richieste, gli dovrebbero essere fornite – spiega l’avvocato Iannelli -: informazioni mediche che spieghino il tipo di malattia diagnosticata, gli accertamenti ed esami richiesti; le opzioni terapeutiche con relativi pro e contro; gli effetti collaterali dei trattamenti (lavoro, sfera sessuale, procreazione, ecc.) e indicazioni sul modo in cui affrontarli. Il malato dovrebbe ricevere anche informazioni per ottenere sostegno socio-assistenziale e sulla disponibilità di un sostegno psicologico.Se lo desidera, il paziente può chiedere che le informazioni sul suo stato di salute siano condivise con altre persone, incluso il medico di fiducia».

In ospedale: il secondo parere di un medico di un’altra struttura

Se durante il ricovero si ritiene opportuno un consulto medico esterno alla struttura, il malato ha il diritto di ottenere una relazione medica dettagliata sulla sua situazione clinica, diagnostica e terapeutica. La cartella clinica può essere visionata dal malato e anche dal suo medico di famiglia durante il ricovero. Se il malato o la persona da lui delegata ne richiedono la copia integrale, questa deve essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta ovvero immediatamente in caso d’urgenza documentata. Analogamente, all’atto delle dimissioni i medici devono fornire, su richiesta, una relazione scritta per il medico di fiducia, in cui riporteranno ogni utile indicazione sullo stato di salute del paziente e, in particolare, sul decorso clinico, sui principali accertamenti effettuati e sui loro risultati, sulla diagnosi e sulla prognosi, sulle terapie praticate e su quelle consigliate.

Esenzione dal ticket

Il malato di cancro ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il riconoscimento di un’invalidità civile del 100 per cento dà diritto all’esenzione totale dal pagamento dei ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia.

Pensione di inabilità e assegno di invalidità civile

Lo Stato assiste i malati oncologici che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia attraverso il riconoscimento dell’invalidità civile, nelle seguenti percentuali: 11%, 70% e 100%. Se il grado di invalidità civile è compreso tra il 74% e il 99% oppure è pari al 100% il malato ha diritto a determinati benefici socio-economici (rispettivamente assegno di invalidità o pensione di inabilità). La domanda per l’ottenimento di qualunque beneficio assistenziale deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica.



Indennità di malattia

Il malato oncologico che non sia in grado di assolvere alle proprie mansioni a causa della malattia e delle sue conseguenze ha diritto di assentarsi per il periodo necessario per le cure e terapie fino alla guarigione, a conservare il posto di lavoro (salvo casi particolari, per un periodo di diciotto mesi nel triennio) e a percepire un’indennità commisurata alla retribuzione (a carico del datore di lavoro o dell’INPS, a seconda di quanto previsto dal CCLN di riferimento). Ha, inoltre, diritto a maturare l’anzianità di servizio per tutto il periodo di assenza per malattia.
L’indennità di malattia viene pagata a partire dal quarto giorno successivo all’inizio della malattia fino a un massimo di 180 giorni per ciascun anno solare. I primi tre giorni di assenza per malattia di norma sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno in poi il pagamento è a carico dell’INPS.

Il trattamento economico riconosciuto nel periodo di assenza per malattia diminuisce nel tempo secondo il seguente schema:
– intera retribuzione dall’inizio della malattia e fino al 9° mese compreso;
– 90% della retribuzione dal 10° al 12° mese di assenza;
– 50% della retribuzione dal 13° al 18° mese, termine ultimo per la conservazione del posto.

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al datore di lavoro, indicando anche l’indirizzo presso il quale si è a disposizione per eventuali controlli medico-fiscali. Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di rendersi reperibile al domicilio comunicato nelle seguenti fasce di reperibilità:
– dipendenti pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 di tutti i giorni, inclusi domenica e festivi;
– dipendenti privati: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, inclusi domenica e festivi.
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i malati di cancro con invalidità pari o superiore al 67% o i casi in cui l’assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Indennità di accompagnamento

Se a causa della malattia o delle terapie oncologiche è stata riconosciuta un’invalidità totale e permanente del 100%, e il malato ha problemi di deambulazione o non è autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, è possibile richiedere anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è riconosciuta ai minori affetti da patologie tumorali che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale. Non è compatibile con l’indennità di accompagnamento o con qualunque forma di ricovero. In pratica, possono richiederne il riconoscimento i minori le cui condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all’indennità di accompagnamento.



Scelta della sede di lavoro e trasferimento per malati e familiari

Il lavoratore malato di cancro, se riconosciuto portatore di handicap “grave”, ha diritto di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina possibile al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Analogo diritto di essere trasferito alla sede più vicina al domicilio della persona assistita è riconosciuto al familiare lavoratore.

Mansioni lavorative e lavoro notturno

Il lavoratore malato di cancro può chiedere di non essere assegnato a turni di notte presentando al datore di lavoro un certificato attestante la sua inidoneità a tali mansioni. Chi è già addetto a un turno notturno e diventa inidoneo a tali mansioni per il peggioramento delle sue condizioni di salute, ha il diritto di chiedere e ottenere di essere assegnato a mansioni equivalenti in orario diurno, purché esistenti e disponibili.

Part time, telelavoro e smartworking

Il malato di cancro che desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro come ad esempio il tempo parziale. Analogo diritto è riconosciuto, in forma attenuata, ai familiari lavoratori. Se il lavoratore malato di cancro desidera continuare a lavorare durante le terapie, ma senza recarsi in ufficio, può chiedere di farlo da casa o da altro luogo diverso dalla sede di lavoro. La richiesta di telelavoro o di smart work, se accolta, deve essere formalizzata in un accordo scritto nel quale devono essere riportati, tra le altre cose, le attività da espletare e le modalità di svolgimento. Il lavoratore agile, inoltre, ha diritto alla “disconnessione”. Se è invece il datore di lavoro a proporre il telelavoro, ma il dipendente è contrario, questi può rifiutare l’offerta e ciò non costituirà, di per sé, motivo di licenziamento, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro preesistente.

Assenze durante la malattia e periodo di comporto

Pur non esistendo una normativa organica che regolamenti specificatamente le assenze causate dalle malattie oncologiche (visite specialistiche, esami diagnostici, trattamenti terapeutici o riabilitativi in centri di cura) alcuni contratti CCNL e alcune circolari ministeriali prevedono norme specifiche di tutela dei lavoratori affetti da patologie gravi e invalidanti come quella oncologica. Pertanto, il lavoratore che non si senta in grado di lavorare (ad esempio nei giorni immediatamente successivi ai trattamenti) oppure che debba assentarsi per visite mediche o esami diagnostici, può usufruire di diversi strumenti giuridici (permessi orari o giorni di malattia o permessi legge 104/92) per tutelare il posto di lavoro e la retribuzione.Oltre alla retribuzione o all’indennità di malattia, il lavoratore malato ha diritto a conservare il posto per un determinato periodo stabilito dalla legge, dagli usi e dal contratto collettivo o individuale, nel caso siano più favorevoli. Il lasso di tempo durante il quale vige il divieto di licenziamento è detto periodo di comporto e ha durata variabile in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio.



Permessi e congedi lavorativi (e gli extra per terapie salvavita)

I permessi e i congedi dal lavoro di cui possono usufruire i lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap grave e i familiari che li assistono sono regolamentati da norme specifiche. In particolare sono previsti:
– permessi lavorativi (3 giorni/mese o 2 ore/giorno – legge 104/92);
– permessi lavorativi per eventi e cause particolari (3 giorni/anno);
– congedo per cure agli invalidi (30 giorni lavorativi/anno);
– congedo straordinario biennale retribuito (familiare lavoratore che assiste il malato);
– congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari (familiare lavoratore che assiste il malato).

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

La Legge 81/2017 ha disciplinato in maniera più organica, anche se ancora insufficiente rispetto alle esigenze, la tutela dei lavoratori malati oncologici iscritti alla gestione separata INPS. Questi ultimi infatti, se costretti a sospendere anche solo temporaneamente l’attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all’indennità di malattia (massimo 61 giorni/anno) ed eventualmente all’indennità di degenza ospedaliera (massimo di 180 giorni/anno).

Inoltre, nel caso in cui la malattia sia di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia, fino ad un massimo di due anni. Tuttavia, decorso tale termine, il lavoratore sarà tenuto a versare a rate i contributi e i premi maturati durante la sospensione

I diritti dei parenti oncologici

La malattia e le terapie antitumorali mettono a dura prova la famiglia dal punto di vista emotivo, ma anche economico e pratico. Se il caregiver lavora, la legge prevede diversi strumenti a tutela dei suoi diritti, che possono agevolare il gravoso compito di assistenza al malato, soprattutto se anziano o minorenne.Il presupposto per avere accesso ai benefici è che il malato abbia avuto il riconoscimento dello stato di handicap grave.A seconda delle condizioni del paziente, il familiare che lo assiste può avere diritto a: permessi lavorativi, scelta della sede di lavoro e trasferimento, congedo biennale, congedo straordinario (retribuito o no), esonero dal lavoro notturno, passaggio al lavoro a tempo parziale.

Pensionamento anticipato

Per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, i lavoratori cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile superiore al 74% (esclusi i titolari di pensione o di assegno di invalidità) hanno diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido, fino a un massimo di 5 anni complessivi.

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