Reddito di cittadinanza in scadenza a settembre 2020 (per i primi che ne hanno fatto domanda). Il rinnovo è possibile (ma non automatico) e in tal caso bisognerà accettare di lavorare in ogni parte d’Italia.
Reddito di cittadinanza in scadenza: ancora pochi mesi e poi i primi beneficiari della misura – ovvero coloro che ne hanno fatto domanda non appena possibile, ossia a marzo 2019 – smetteranno di percepire il sostegno economico.
Come noto, infatti, salvo il caso in cui il nucleo familiare perda i requisiti economici e reddituali, il reddito di cittadinanza viene erogato per un massimo di 18 mesi. Ci avviciniamo, quindi, alla scadenza indicata dalla normativa, dopo la quale il reddito di cittadinanza – a differenza di quanto si sta vociferando in queste ore – non sarà rinnovato in automatico.
Nonostante l’emergenza da COVID-19, infatti, non ci sono state modifiche a quanto stabilito dalla normativa vigente in merito al rinnovo del reddito di cittadinanza. Vale quanto stabilito dal decreto 4/2019 a riguardo, con il nucleo familiare che dovrà necessariamente presentare una nuova domanda.
Reddito di cittadinanza scaduto: cosa serve per rinnovarlo
Come prima cosa ricordiamo che il reddito di cittadinanza viene erogato per un massimo di 18 mensilità.
Questo significa che chi lo percepisce da aprile 2019 continuerà a riceverlo – salvo il caso di decadenza anticipata per perdita dei requisiti o in seguito ad una sanzione – fino a settembre 2020 (compreso).
Dopo l’estate, quindi, migliaia di nuclei familiari smetteranno di percepire il reddito di cittadinanza. La normativa, però, autorizza una nuova richiesta, qualora ovviamente il nucleo familiare ne soddisfi ancora i requisiti. Non vi è nessun rinnovo automatico, visto che sarà necessario produrre una nuova domanda.
Gli unici due documenti necessari per la nuova richiesta del reddito di cittadinanza, quindi, saranno:
- Modulo SR180 per la domanda RdC/PdC;
- ISEE aggiornato al 2020 (lo stesso che avete richiesto a gennaio 2020 per far sì che il reddito di cittadinanza continuasse ad essere erogato). Per chi volesse che l’importo del nuovo sostegno venga calcolato tenendo conto di una situazione più aggiornata (ovvero sulla base dei redditi del 2019 e non del 2018 come previsto invece dall’ISEE ordinario) allora sarebbe più opportuno presentare l’ISEE corrente.
C’è poi una terza condizione da soddisfare; la richiesta potrà essere presentata dopo un mese dalla decadenza del reddito di cittadinanza. Questo significa che chi ne perde il diritto a settembre dovrà aspettare fino ad ottobre 2020 per produrre la nuova istanza, con il reddito di cittadinanza che tornerà ad essere erogato – in caso di accoglimento della nuova domanda – per altre 18 mensilità.
Cosa cambia dopo il rinnovo
Anche nel secondo periodo di fruizione del reddito di cittadinanza il nucleo familiare sarà chiamato a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa, come pure a partecipare – o continuare nel caso in cui questo sia stato già iniziato – ad un percorso per il reinserimento nel mercato del lavoro o di inclusione sociale.
Nel secondo periodo di fruizione, inoltre, cambiano le norme relative all’accettazione di un’offerta di lavoro congrua. In questo caso, infatti, è considerata congrua un’offerta ovunque questa sia collocata nel territorio italiano, anche nel caso in cui si tratti di prima offerta. E non solo: perché in tal caso la sanzione della decadenza del reddito di cittadinanza si applica già al primo rifiuto dell’offerta di lavoro congrua.
Ad esempio, anche chi è residente a Roma dovrà accettare di andare a lavorare a Milano, pena la decadenza del beneficio (mentre fino ad oggi la prima offerta di lavoro è vincolata ad un raggio di 100 chilometri).
Quindi, per continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza per altri 18 mesi bisognerà in ogni caso rendersi disponibile ad accettare un’offerta di lavoro, ovunque essa si trovi; in caso contrario scatta la decadenza del RdC e per la nuova domanda bisognerà attendere 18 mesi (o 6 mesi per i nuclei familiari dove ci sono componenti minorenni o con disabilità grave).