domenica - 22 Dicembre - 2024

Reddito di Cittadinanza: nuovi requisiti per il rinnovo di altri 18 mesi

Il Reddito di cittadinanza è ormai in scadenza e per molti italiani potrebbe essere l’ultima la mensilità pagata a Settembre. Per poter rinnovare il sussidio, per altri 18 mesi, bisognerà attendere la fine di ottobre ed evadere una nuova domanda. Attenzione però: se non ci sono i giusti requisiti, il sussidio sarà negato.

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Prima di presentare una nuova domanda, assicurati di avere un reddito isee aggiornato per evitare cattive sorprese.

Reddito di Cittadinanza e requisiti per presentare nuova domanda

Reddito di Cittadinanza: chi può fare richiesta per il rinnovo per altri 18 mesi? Già da settembre molti beneficiari del Reddito e Pensione di Cittadinanza (si stima circa il 30% degli attuali percettori) perderanno il sostegno e non riceveranno la mensilità di ottobre.

Questo perché scattano i 18 mesi di decorrenza del beneficio, termine oltre il quale – come stabilito espressamente dal decreto 4/2019 – non si può andare. È comunque possibile fare domanda per il rinnovo del Reddito di Cittadinanza così da fruire del sostegno per altri 18 mesi; tuttavia questa possibilità è riservata ai nuclei familiari che soddisfano determinati requisiti, in quanto per continuare a percepire il Reddito di Cittadinanza è necessario che le soglie reddituali e patrimoniali siano ancora inferiori a quelle indicate dalla normativa.

Il primo requisito essenziale affinché si possa fare domanda per altri 18 mesi è quello per cui tra la presentazione della richiesta e l’ultima mensilità percepita sia trascorso almeno un mese. Lo stabilisce chiaramente il decreto 4/2019, con cui – per il solo Reddito di Cittadinanza – viene previsto un mese di sospensione tra il primo e il secondo mese di fruizione.

Questo requisito non è richiesto per chi chiede il rinnovo della Pensione di Cittadinanza.

In realtà piuttosto che parlare di rinnovo del Reddito di Cittadinanza si dovrebbe parlare di nuova domanda. E come tale, vanno soddisfatti tutti i requisiti economici, sia reddituali che patrimoniali, richiesti già per il primo periodo di fruizione.

Ciò significa che, per il Reddito di Cittadinanza bisogna avere:

-ISEE aggiornato al 2020 inferiore a 9.360€

-patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30.000€. Sono considerati anche i patrimoni detenuti all’estero;

-patrimonio mobiliare inferiore a 6.000€ (o 7.360€ per chi prende la Pensione di Cittadinanza). Questo limite è innalzato di 2.000€ per ogni componente familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000€). Vi è poi un incremento di 1.000€ per ogni figlio successivo al secondo, e di 5.000€ in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare;

-reddito familiare non superiore a 6.000€. Questa soglia è aumentata a 9.360€ qualora il nucleo familiare sia in affitto.

Non dovreste comunque avere problemi nel soddisfare questi requisiti; se avete appena smesso di percepire il Reddito, infatti, vorrà dire che già ne eravate in possesso, altrimenti l’INPS avrebbe già fatto scattare la decadenza del beneficio.

Ricordiamo che invece non rientrano nel nucleo familiare, ai soli fini del Reddito di Cittadinanza, coloro che si trovano in stato detentivo o ricoverati presso una struttura di lunga degenza, come pure chi nei 12 mesi antecedenti al rinnovo ha dato le dimissioni.

Reddito di Cittadinanza: per il rinnovo non bisogna aver subito sanzioni

Attenzione: per poter fare domanda per il rinnovo del Reddito di Cittadinanza è anche necessario che nessun componente del nucleo familiare sia stato punito con una sanzione che comporta la perdita del sostegno.

Ad esempio, se c’è chi si è rifiutato di sottoscrivere il Patto per il Lavoro, oppure di andare a lavorare alla terza offerta di lavoro (congrua) ricevuta.

In caso di sanzioni, infatti, il Reddito di Cittadinanza non solo viene tolto ma scatta anche l’impossibilità di farne domanda per i successivi 18 mesi (o 6 mesi nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano minorenni o disabili gravi).

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